Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 28 — Gestione personale - Coadiutore - Assistenti

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Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata. Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita. In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore. Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art28 · fonte del testo