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[1]Le penalita' di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

[2]Le multe e le ammende che sarAnno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

[3]Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimposta per omessa denuncia e' ridotta alla meta', quella per infedele denuncia e' annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente legge sono ridotte ad un quarto.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 7 novembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art7 · fonte del testo