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[1]Le penalita' di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.
[2]Le multe e le ammende che sarAnno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice penale.
[3]Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimposta per omessa denuncia e' ridotta alla meta', quella per infedele denuncia e' annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente legge sono ridotte ad un quarto. ((3))
[4]--------------- AGGIORAMENTO (3) Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che "E' concessa amnistia per le violazioni:
- a)degli art. 2 e 7, terzo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e degli art. 15 e 24, n. 4, del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per omessa dichiarazione dei redditi".
Testo in vigore dal 7 novembre 1932 al 16 dicembre 2009
