In base alla giurisprudenza costituzionale, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, e ciò implica l'esigenza di costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni dei lavoratori in servizio attivo. Consegue che la legge n. 141 del 1985 - la quale ha stabilito, a fini perequativi, rivalutazioni percentuali delle pensioni pregresse dei pubblici dipendenti, incluse quelle dei magistrati - avrebbe dovuto adeguare le pensioni di questi ultimi alla nuova struttura retributiva (con annesso "beneficio") introdotta dalla precedente legge n. 425 del 1984 per i magistrati in servizio al 1^ luglio 1983. Peraltro, poiché la suddetta legge n. 141 ha esaurito la sua funzione riequilibratrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalità della medesima decorrono dal 1^ gennaio 1978. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - gli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985 n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1^ luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1^ gennaio 1988. - S.nn. 124/1968, 26/1980, 173/1986.
Art. 1 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 6 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati