Il diverso sistema perequativo previsto dal legislatore per le pensioni pari o inferiori al minimo e per quelle superiori al minimo negli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto l'intrinseca eterogeneità delle categorie poste a raffronto esclude che sia leso il suddetto principio che presuppone l'identità od almeno la omogeneità delle situazioni messe a confronto; ne' il legislatore era costituzionalmente vincolato ad adottare indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo il composito criterio di perequazione - consistente nella applicazione di due aumenti, l'uno percentuale e l'altro in quota fissa (art. 10, commi primo e terzo, legge n. 160 cit.) - prescelto per le pensioni superiori al minimo in base alla duplice esigenza di contenere il loro lievitare e, al tempo stesso, di assicurare che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in attività, in modo almeno da correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33.)
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 10 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale