In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalita' in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 423/1990

    Altra decisione
    27 settembre 1990

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini l'intera problematica della questione sollevata alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407 e 27 dicembre 1989 n. 409.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

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  • Sentenza n. 12/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    Il diverso sistema perequativo previsto dal legislatore per le pensioni pari o inferiori al minimo e per quelle superiori al minimo negli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto l'intrinseca eterogeneità delle categorie poste a raffronto esclude che sia leso il suddetto principio che presuppone l'identità od almeno la omogeneità delle situazioni messe a confronto; ne' il legislatore era costituzionalmente vincolato ad adottare indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo il composito criterio di perequazione - consistente nella applicazione di due aumenti, l'uno percentuale e l'altro in quota fissa (art. 10, commi primo e terzo, legge n. 160 cit.) - prescelto per le pensioni superiori al minimo in base alla duplice esigenza di contenere il loro lievitare e, al tempo stesso, di assicurare che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in attività, in modo almeno da correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33.)

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 10 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

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  • Sentenza n. 349/1985

    Questione infondata
    17 dicembre 1985

    Gli artt. 16 e 18 legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché 14, 14 bis e 14 ter d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, hanno regolato diversamente talune modalità del sistema di perequazione automatica delle pensioni istituito dall'art. 10 legge n. 160 del 1975, ed esteso alle gestioni speciali dall'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, così come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, senza tuttavia alterarne il criterio fondamentale. Le singole disposizioni, succedutesi su alcuni punti, afferiscono strettamente alla gradualità della disciplina perequativa delle pensioni, che va considerata nella sua sostanziale unitarietà, sicché risultano prive di una propria autonomia e non suscettibili di un distinto giudizio di legittimità costituzionale. Trattasi, d'altra parte, di misure legislative disposte in uno dei momenti più critici del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti ad esso conseguenti, gravamente negativi per la generalità dei cittadini e quindi anche per i pensionati; inoltre, la previsione normativa è stata contenuta in limiti quantitativi talmente esigui da escluderne una sensibile incidenza nel quadro complessivo del singolo trattamento pensionistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 38 e 42 - della questione di legittimita'costituzionale delle succitate disposizioni, sollevata sul rilievo che esse, avendo sancito l'inapplicabilità alla quota aggiuntiva fissa della misura percentuale degli aumenti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, avrebbero ulteriormente peggiorato il trattamento dell'art. 10 legge n. 160 del 1975).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art18 · fonte su Normattiva