Art. 4 — Regolazione dello sforzo di pesca
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o piu' specie in una o piu' aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa dello loro sostituzione con il nuovo documento. Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
- a)approva il modello della licenza di pesca;
- b)emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
- e)determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;
- d)adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992
