Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Possibilità di pronuncia solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo, e non in dibattimento - Carenza di ragionevole giustificazione in contraddizione con l’esigenza di una decisione più favorevole all’imputato e più adeguata alla natura del fatto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altra censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. Infatti il principio secondo cui deve comunque essere adottato, a tutela dell'imputato minorenne, la formula di proscioglimento più favorevole, rende irragionevole limitare l'istituto in questione - originariamente introdotto con l'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale - alle fasi iniziali del procedimento e non consentirne l'operatività anche nel dibattimento, qualora gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergano solo in quella fase, ovvero l'imputato non abbia potuto essere prosciolto per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare. - L'art. 27 del d.P.R. 448/1988, nella sua formulazione originaria, venne dichiarato illegittimo per eccesso di delega con la citata sentenza n. 250/1991. - La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. - V. anche citate sentenze n. 433/1997 e n. 77/1993.
Processo penale - Processo a carico di minori - Richiesta del pubblico ministero di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Preclusione nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta di archiviazione, poi non accolta - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, in contrasto con le finalità di tutela dei minori - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel beneficio, nel caso di archiviazione non accolta. Infatti - posto che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla possibilità di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare - la disciplina censurata rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, non suscettibile di essere sindacate, sempreché non risultino esercitate arbitrariamente.
sentenza 48/2002massima n. 26800 Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI UN MINORENNE - RICHIESTA DI SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - MANCATO ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - IMPOSSIBILITA' PER IL MEDESIMO GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA CON ALTRA FORMULA PIU' FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO A NORMA DEGLI ARTT. 424 E 425 COD. PROC. PEN., OVVERO DI FISSARE DIRETTAMENTE L'UDIENZA PRELIMINARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - INSUSSISTENZA - RITENUTA LESIONE, ALTRESI', DELL'ART. 97 COST. - MANCATA PERTINENZA ALLA FATTISPECIE DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro costituzionale dell'art. 97, evocato dal giudice 'a quo' - la disciplina dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, oggetto di censura, costituisce una coerente attuazione dell'esigenza primaria del recupero del minore, consentendo una rapida uscita dello stesso dal processo, prima e indipendentemente dall'udienza preliminare. Peraltro, il prevalente interesse del minore ad una rapida definizione del procedimento esclude che la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto si traduca in un trattamento di sfavore rispetto agli imputati per i quali il Pubblico Ministero abbia presentato una richiesta di rinvio a giudizio, anche in vista di un proscioglimento all'udienza preliminare, comunque posposto nel tempo. - V.,'ex plurimis', O. n. 7/1997, 275/1996, 159/1996, 147/1996, 99/1996, 257/1995, 39/1995, nonche' S. nn. 84/1996 e 313/1995, nelle quali la Corte ha affermato che "i precetti dell'art. 97 Cost., pur riferendosi anche all'amministrazione della giustizia, attengono esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estendono all'esercizio della funzione giurisdizionale". - V., inoltre, S. n. 135/1995, nella quale e' stato espressamente precisato che l'esigenza primaria del recupero del minore puo' tradursi in istituti e meccanismi volti a fare concludere il processo in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario, tra i quali rientra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORE DA PROSEGUIRSI SECONDO IL VECCHIO RITO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NEL REGIME TRANSITORIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA DEL RITO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLE SCELTA DEL LEGISLATORE PER UNA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLA NUOVA ALLA VECCHIA NORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operativita', anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che non puo' in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.
Riguarda ancheart. 28 Processo penale minorileart. 30 d.lgs. 272/1989art. 10 Processo penale minorileart. 30 Processo penale minorileart. 29 Processo penale minorile