Art. 27

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Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice provvede con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori e la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569 del codice di procedura penale il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. Sull'appello decide la corte di appello con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 13 giugno 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art27 · fonte su Normattiva