Art. 27

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Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice provvede con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori e la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569 del codice di procedura penale il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. Sull'appello decide la corte di appello con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448".

Testo vigente dal 13 giugno 1991 al 5 marzo 1992 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art27 · fonte su Normattiva