Art. 30Pene sostitutive

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Sanzioni sostitutive 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, puo' sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della liberta' controllata, tenuto conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art30 · fonte su Normattiva