Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Misure di sicurezza - Applicazione anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età - Lamentata violazione dei diritti inviolabili della persona, del principio di tutela dell'infanzia e della famiglia, delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, del principio del contraddittorio tra le parti nonché lamentata disparità di trattamento tra le garanzie difensive accordate ai maggiorenni e quelle previste a favore di minorenni - Petitum privo dei caratteri di specificità e univocità ed omessa verifica della praticabilità di altre soluzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, laddove consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età. Invero il rimettente omette di indicare in un modo chiaro e puntuale quale o quali interventi vengano richiesti alla Corte in correlazione alle singole censure svolte e così formula un petitum in forma discorsiva, privo dei caratteri di specificità e univocità cui deve essere improntato un quesito di costituzionalità. Inoltre, nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e non dimostrato, che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, emessa nei confronti del minore di quattordici anni dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 (sentenza con la quale sono state applicate in via provvisoria le misure di sicurezza di cui si discute nel caso di specie) non debba essere preceduta da alcun avviso all'interessato, né da una qualunque forma di contraddittorio: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, sicché il giudice rimettente non ha verificato preliminarmente la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie. - Sulla manifesta inammissibilità di una richiesta di intervento additivo di innovazione normativa che implica scelte discrezionali rientranti nella esclusiva competenza del legislatore, con specifico riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza, v., citate, ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005, n. 88/2001 e n. 24/1985. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.
Riguarda ancheart. 206 Codice penaleart. 224 Codice penaleart. 38 Processo penale minorile
Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Normativa sui presupposti per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Inestensibilità al minorenne ultraquattordicenne infermo di mente - Lamentata, irragionevole, equiparazione della situazione degli infermi di mente minorenni a quella degli infermi di mente maggiorenni - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e contraddittorietà della questione - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere, per vizio totale di mente ai sensi dell'art. 88 del codice penale; nonché dell'art. 224 del codice penale, nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato per quale motivo abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario ad un minorenne, sicché la rilevanza della questione non è adeguatamente motivata. - Sulla inapplicabilità all'imputato minorenne, prosciolto per infermità totale di mente, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. sentenza n. 324/1998. M.R.
Riguarda ancheart. 224 Codice penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - MISURE DI SICUREZZA - INAPPLICABILITA' IN CASO DI PROSCIOGLIMENTO E QUANDO SUSSISTA IL PERICOLO CHE L'IMPUTATO COMMETTA REATI DIVERSI, PUR SE DI PARTICOLARE GRAVITA', DA QUELLI PREVISTI DALL'ART. 37, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 448 DEL 1988 - LAMENTATA INTRODUZIONE NELLA DISCIPLINA CODICISTICA DI REGOLE, NON RAZIONALMENTE RICOLLEGABILI ALLA LEGGE DI DELEGA, DIRETTE A SVUOTARE DI CONTENUTO IL SISTEMA DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEI MINORI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
La legittimita' costituzionale delle norme (artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988) per cui le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni ne' in caso di proscioglimento, ne', comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, secondo comma, del citato decreto, non e' utilmente contestabile in un processo - come nel caso il giudizio 'a quo' - in cui il fatto commesso dall'imputato (spaccio in discoteche di pasticche nella convinzione che fossero di "exstasy" ma in realta' contenenti solo un miscuglio di sostanze, come caffeina e testosterone, non classificabili come stupefacenti) dovendo correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile - come ritenuto dal giudice rimettente - ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto di cui all'art. 49, primo comma, cod. pen., nessuna misura di sicurezza - stante il divieto posto dallo stesso art. 49, ultimo comma - potrebbe comunque disporsi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, legge 16 febbraio 1988, n. 488 - degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, v. S. (di non fondatezza) n. 182/1991. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 38 Processo penale minorileart. 39 Processo penale minorile
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE IN VIA PROVVISORIA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DI UNA SPICCATA PERICOLOSITA' SOCIALE - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - SISTEMA ADEGUATO ALLA EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E LEGISLATIVA IN TEMA DI PERICOLOSITA' PRESUNTA, ALLE ESIGENZE EDUCATIVE ED ALLA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel richiedere quale presupposto per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza nei confronti dell'imputato minorenne, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice penale, anche il concreto pericolo - per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato - " che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata", l'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e' conforme ai principi della delega legislativa: sia a quelli posti, con riferimento specifico all'imputato minorenne, dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, riguardo alle "modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalla esigenza della sua educazione", e in particolare, al punto e), circa il "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalita' del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale", sia alla direttiva n. 96 dell'art. 2 della stessa legge di delegazione, che, essendo uno dei "principi del nuovo processo penale" cui fa richiamo il citato art. 3, vincola il legislatore delegato anche riguardo al processo minorile - imponendo anche per questo un "giudizio di effettiva pericolosita' ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza". La norma impugnata, inoltre, non soltanto non contraddice il quadro normativo descritto dal codice penale, ma si pone nelle prospettive aperte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di pericolosita' presunta e di valutazione della capacita' dell'imputato minorenne, quale espressione del principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, in riferimento all'art. 76 Cost.). - Riguardo alle esigenze di "prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante": S. n. 46/1978. - Sul principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.: S. n. 128/1987.