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Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilita' nonche' la indifferibilita' e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennita' di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati. Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto e' emesso dal Ministro per i lavori pubblici. Il decreto e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia. L'ammontare dell'indennita' provvisoria e' comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 1 gennaio 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/1991

    Illegittimità dichiarata
    22 aprile 1991

    Il riconoscimento, operato nel caso dal giudice a quo, della natura "provvisoria" della indennità di espropriazione determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale - e della quale, in quanto "provvisoria", nel sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo, quinto e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si denuncia la non impugnabilità da parte dell'espropriante - implica valutazioni in fatto ed in diritto estranee al giudizio di legittimità costituzionale e pertanto insindacabili dalla Corte costituzionale. Va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione, avanzata dall'Avvocatuta dello Stato sul rilievo che la natura della suddetta indennità di esproprio non fosse provvisoria ma definitiva.

    Art. 24 cost. · Art. 12 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 11 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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  • Ordinanza n. 257/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    Secondo giurisprudenza costante, anche in mancanza di espressa indicazione di legge, la fissazione di termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori previsti nei piani edilizi, e` regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 11 Legge 22 ottobre 1971, n. 865). - cfr. S.n. 355/1985.

    Art. 42 cost. · Art. 11 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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  • Ordinanza n. 263/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 19, l. 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, per tutti i procedimenti di esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un piu` consistente indennizzo, per la cessione volontaria dell'immobile: l'art. 19 l. n. 10/1977, proprio nella parte che rileva ai fini della questione stessa, e` stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo. - cfr. S. n. 5/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Norme per la edificabilita' dei suoli

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art11 · fonte su Normattiva