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((Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 30% dell'indennita' provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17)). Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennita' provvisoria. In caso di silenzio l'indennita' si intende rifiutata. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennita' che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennita' di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della liberta' e proprieta' dell'immobile espropriato.
Testo in vigore dal 2 maggio 1974 al 30 gennaio 1977
