Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1977 al 25 aprile 1991. Leggi il testo vigente →
Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del ((50 per cento)) dell'indennita' provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennita' provvisoria. In caso di silenzio l'indennita' si intende rifiutata. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennita' che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennita' di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della liberta' e proprieta' dell'immobile espropriato. ((L'espropriante dispone il pagamento dell'indennita' accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 1977 al 25 aprile 1991
