Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1975 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10. Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza. Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo. In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilita', di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati puo' essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza del 19 - 27 dicembre 1974, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 03/01/1975, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica)".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1975 al 1 gennaio 2002
