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((Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo, 12, primo comma, il prezzo di cessione e' determinato in misura tripla rispetto all'indennita' provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo)). Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennita' di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovra' essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10. L'indennita' aggiuntiva prevista dai precedenti commi e' determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorche' si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennita' di espropriazione.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1022/1988

    Questione infondata
    9 novembre 1988

    In caso di espropriazione di fondo agricolo sul quale siano presenti anche titolari di rapporti obbligatori (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante), il proprietario è titolare di un autonomo diritto all'indennizzo, che va calcolato in base al valore agricolo medio del fondo ed è dovuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 17. L. 22 ottobre 1971 n. 865, nel limite massimo del valore venale del fondo, mentre il titolare del rapporto obbligatorio è titolare a sua volta di un autonomo diritto all'indennizzo, che consiste in una somma pari al valore agricolo medio, indicato dal primo comma dell'art. 16 L. n. 865/1971, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. (In base a tali principi, si è dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865).

    Art. 42 cost. · Art. 12 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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  • Ordinanza n. 295/1988

    Altra decisione
    10 marzo 1988

    Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia al fine di accertare la persistente rilevanza della questione sollevata in relazione alla sopravvenienza della l. 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA…

    Art. 3 cost. · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 43 Contratti agrari

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  • Ordinanza n. 262/1988

    Questione inammissibile
    3 marzo 1988

    In materia di indennita` di espropriazione, relativamente alla determinazione dei criteri per un giusto ristoro dell'espropria- to, non puo` non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalita` legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate. Tali scelte non si ravvisano in ordine alla questione di legittimita` costituzio- nale - che e` dichiarata percio` manifestamente inammissibile - dell'art. 17, secondo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, de- nunziato - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - nella parte in cui prevede che al mezzadro, cosi` come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennita` aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario. Peraltro, la valuta- zione, anche economica, di ricorrere alla procedura espropriativa e` rimessa all'iniziativa dell'espropriante e d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della procedura stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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