Art. 6 — Competenza dei tribunali amministrativi regionali
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Le controversie in materia di indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; e abrogata ogni diversa disposizione. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. Nelle ipotesi regolate dal precedente articolo 3 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennita' di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati. Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennita' di buonuscita gia' corrisposta senza computare la tredicesima mensili, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente articolo 4.
Testo in vigore dal 21 marzo 1980 al 16 settembre 2010
