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Le controversie in materia di indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; e abrogata ogni diversa disposizione. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. Nelle ipotesi regolate dal precedente articolo 3 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennita' di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati. Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennita' di buonuscita gia' corrisposta senza computare la tredicesima mensili, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Testo in vigore dal 21 marzo 1980 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 211/1989

    Questione inammissibile
    20 aprile 1989

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto questa si risolve sostanzialmente nella ricerca - tra più norme giudicate compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel giudizio principale.

    Art. 3 cost. · Art. 6 Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 1 Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attivita' di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 · Art. 6 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

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  • Ordinanza n. 100/1984

    Questione infondata
    5 aprile 1984

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 103, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma della legge 20 marzo 1980 n. 75, nelle parti in cui non attribuisce ai TAR le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale degli enti locali e in cui attribuisce ai TAR e non alla Corte dei conti le controversie concernenti l'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri. Ed infatti l'art. 103, primo comma Cost., consente, ma non impone al legislatore ordinario di attribuire ad organi di giustizia amministrativa la cognizione di controversie coinvolgenti diritti soggettivi; mentre il principio del giudice naturale si limita a sancire una riserva assoluta di legge in merito all'individuazione del giudice e l'art. 103, secondo comma Cost., non ha inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei conti l'intera giurisdizione che le spettava al momento del'entrata in vigore della Costituzione e quindi nemmeno quella ad essa attribuita nella materia prima indicata dalla legge 19 giugno 1913 n. 641.

    Art. 3 cost. · Art. 442 c.p.c. · Art. 6 Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 3 Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione

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  • Ordinanza n. 62/1982

    Questione infondata
    25 marzo 1982

    Il collegamento dell'estinzione all'incompetenza o al difetto di giurisdizione del giudice adito rientra nella razionale discrezionalità del legislatore per poco si ponga mente all'art. 367 c.p.c., il quale non consente la trasmigrazione del giudizio avanti al giudice competente o munito di giurisdizione, le quante volte fornito di giurisdizione sia non il giudice ordinario ma il giudice speciale, (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 secondo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese fra le parti concernenti controversie in materia di indennità di buonuscita del personale dello Stato).

    Art. 103 cost. · Art. 5 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art6 · fonte su Normattiva