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[1]Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
[2]Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e' depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinche' chiunque ne possa prendere visione.
[3]Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facolta' di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 30 gennaio 1972
