Corte di cassazione · Massimario

Vendita

Voce 187 della classificazione del Massimario

25 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 19 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Obbligazioni del venditore9 massime
  • Singole specie di vendita5 massime
  • Promessa di vendita4 massime
  • Cose future3 massime
  • Oggetto della vendita2 massime
  • "Actio quanti minoris"1 massima
  • Obbligazioni del compratore1 massima

Massime della Corte di cassazione

25 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10171/2026

    Promessa di vendita

    In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminare di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 677632-01Rassegna di marzo 2026, p. 265Art. 1391 c.c. · Art. 1401 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4324/2026

    Cose future

    Vendita - Cose future - In genere - Vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente prodotta da un fondo - Vendita di massa futura con assunzione del rischio della quantità della massa - Configurabilità - Perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) - Evento a carico del compratore.

    La vendita di tutta la frutta pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio, ma resta commutativo, con la conseguenza che, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico di quest'ultimo.

    Rv. 677557-01Rassegna di febbraio 2026, p. 62Art. 1472 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3343/2026

    Obbligazioni del venditore › Consegna della cosa › Cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio")

    In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere

    Rv. 676971-01Rassegna di febbraio 2026, p. 55Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1470 c.c. · Art. 1477 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1991/2026

    Obbligazioni del venditore › Mancanza di qualità della cosa (nozione, distinzioni) › Qualità promesse

    Contratto preliminare di compravendita - Risoluzione per inadempimento - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Natura delle qualità - Qualità contrattate in modo esplicito e implicito - Qualità variabili secondo esigenze o gusti dell'acquirente - Qualità essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza - Fattispecie.

    In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. ove il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, che, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti, giacché le "qualità promesse" che legittimano la distinta azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c. comprendono tutte quelle contrattate, sia in modo esplicito sia in modo implicito, e che possono variare, secondo le esigenze o il gusto del compratore, nonché quelle essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di terreni, per difetto di una qualità - la contiguità dei due gruppi di fondi, risultati separati da un terzo fondo, estraneo all'accordo - la cui specifica prospettazione aveva indotto il promissario acquirente alla stipula).

    Rv. 676811-01Rassegna di gennaio 2026, p. 61Art. 1453 c.c. · Art. 1497 c.c. · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1603/2026

    Singole specie di vendita › Di cose immobili

    Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).

    Classificata anche sotto: Notariato

    Rv. 677549-01Rassegna di gennaio 2026, p. 79Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 24 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 162/2026

    Obbligazioni del venditore › Evizione (garanzia per) › Parziale

    Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione per la natura apparente del peso - Fondamento - Dichiarazione del venditore sulla libertà del bene - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

    Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa ove l'acquirente abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, nonché quando si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè risultanti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, nel qual caso non rileva la dichiarazione del venditore circa l'inesistenza di pesi od oneri sul bene, giacché il compratore ha la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto e subisce le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assenza di responsabilità ex art. 1489 c.c. del venditore di un immobile, a cui poteva accedersi solo con l'attraversamento di un passo carraio di proprietà comunale delimitato da un cancello sul quale era presente segnaletica stradale e un cartello che faceva riferimento alle Ferrovie dello Stato).

    Rv. 676562-01Rassegna di gennaio 2026, p. 44Art. 1489 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31906/2025

    Singole specie di vendita › Di cose immobili

    Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.

    Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).

    Rv. 676479-01Rassegna di dicembre 2025, p. 64Art. 934 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 1470 c.c. · Art. 2919 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31677/2025

    Singole specie di vendita › Di cose mobili

    Vendita di prodotti di costruzione - Produzione con marchio altrui - Obblighi comunitari in materia di commercializzazione di prodotti di costruzione - Certificazioni prescritte ex art. 11 del Regolamento 305 del 2011 - Onere gravante sul fabbricante - Conseguenze.

    Nel contratto di vendita di prodotti di costruzione, il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione di prestazione e di apposizione della marcatura CE gravanti sul fabbricante - ex art. 11 del Regolamento UE n.305 del 2011 - costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale anche quando la produzione sia avvenuta con il marchio del soggetto che immette i beni sul mercato, giacché l'estensione di quegli obblighi al distributore, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento UE, non esonera il fabbricante dai propri.

    Rv. 676475-01Rassegna di dicembre 2025, p. 61Art. 1374 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27897/2025

    Obbligazioni del venditore › Mancanza di qualità della cosa (nozione, distinzioni) › Qualità promesse

    Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita).

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 676220-01Rassegna di ottobre 2025, p. 26Art. 1470 c.c. · Art. 1495 c.c. · Art. 1497 c.c. · Art. 2946 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27232/2025

    Oggetto della vendita

    Cessione immobiliare - Estensione dell'immobile - Prova - Descrizione dell'immobile e indicazione dei confini - Rilevanza esclusiva - Dati catastali indicati nell'atto - Rilevanza in via sussidiaria.

    In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.

    Rv. 676101-01Rassegna di ottobre 2025, p. 53Art. 1346 c.c. · Art. 1470 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia