Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10171/2026
In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminare di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).
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Rv. 677632-01Rassegna di marzo 2026, p. 265Art. 1391 c.c. · Art. 1401 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza