Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Proprietà

Limitazioni legali della proprietà

Sottovoce della voce 136 nella classificazione del Massimario

31 massime, da pronunce dal 10 gennaio 2025 al 27 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

31 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11337/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Per tubi › D'acqua

    Elenco ex art 844 c.c. - Carattere esemplificativo - Limiti - Tassatività del genus - Conseguenze - Requisiti - Materialità e carattere indiretto o mediato dell’immissione - Attualità di una situazione di intollerabilità - Necessità - Fattispecie.

    Rapporti di vicinato › Immissioni

    L'art. 844 c.c. contiene un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, ma, in ragione del carattere eccezionale dei limiti all'esercizio del diritto di proprietà, la tassatività sussiste nel genus, con la conseguenza che detta norma, da interpretarsi in via estensiva, è applicabile alle fattispecie caratterizzate dalla materialità, dal carattere mediato o indiretto - quale propagazione dell'attività svolta nel fondo - e dall'attualità di una situazione di intollerabilità, derivante da una continuità o periodicità dell'immissione stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che ha escluso, senza svolgimento di un'indagine tecnica, la natura di immissioni intollerabili nel caso di forti flussi di aria da due condizionatori posti sulla colonna d'aria del proprietario sottostante e ad altezza d'uomo).

    Rv. 677983-01Rassegna di marzo 2026, p. 179Art. 844 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10876/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni › Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze › Edifici in confine con piazze o vie pubbliche (nozione di piazza o via pubblica) › Strade vicinali o soggette ad uso pubblico

    Art. 879, comma 2, c.c. - Rinvio a "le leggi e i regolamenti" - Interpretazione - Deroga alla inapplicabilità delle norme relative alle distanze - Esclusione.

    Il rinvio, contenuto nell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulle distanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati".

    Rv. 678556-01Rassegna di marzo 2026, p. 176Art. 879 c.c. · Art. 873 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10876/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni › Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze › Edifici in confine con piazze o vie pubbliche (nozione di piazza o via pubblica)

    Costruzione a confine di strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio - Estensione dell'esonero dal rispetto delle distanze legali - Conseguenze sulla domanda di riduzione in pristino.

    L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche, riguarda anche le costruzioni poste al confine con strade di proprietà privata, gravate da servitù pubbliche di passaggio, cosicché l'utilizzo concreto della strada, da parte della collettività, preclude la domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario frontista che si assuma danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni.

    Rv. 678556-02Rassegna di marzo 2026, p. 176Art. 873 c.c. · Art. 879 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7437/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni

    Artt. 34, comma 2-ter e 34- bis d.P.R. n. 380 del 2001 - Deroga alle disposizioni in tema di distanze - Esclusione - Fondamento.

    In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, al pari dell'abrogato comma 2-ter dell'art. 34 del medesimo testo normativo, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dai regolamenti locali, in tema di distanze legali, trattandosi di disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed operando esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, ma non anche in quelli fra soggetti privati.

    Rv. 677494-01Rassegna di marzo 2026, p. 145Art. 34-bis Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 873 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7437/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni

    Domanda finalizzata al rispetto di norme sulle distanze - Violazione particolarmente contenuta - Atto emulativo o abuso del diritto - Esclusione - Fondamento.

    In tema di distanze legali, nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto, non è configurabile né una carenza di interesse ad agire, né un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella domanda del soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, non sussistendo alcun margine di tolleranza nella applicazione da parte del giudice delle norme in materia di distanze, attese le finalità pubblicistiche che ispirano le predette disposizioni.

    Rv. 677494-02Rassegna di marzo 2026, p. 144Art. 2 cost. · Art. 873 c.c. · Art. 833 c.c. · Art. 1175 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5376/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni

    Distanze nelle costruzioni - Ius superveniens - Meno restrittivo per il costruttore - Effetti – In ordine al mantenimento dell'opera - In ordine al risarcimento del danno - Condizioni - Fattispecie.

    In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione -il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive, fermo, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l'edificazione e l'entrata in vigore del disposto normativo legittimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l'arretramento dell'edificio ricostruito con aumento di volume, senza considerare la modifica normativa, sopraggiunta nelle more del giudizio, che consentiva di qualificare l'opera come ristrutturazione).

    Rv. 678846-01Rassegna di marzo 2026, p. 122Art. 873 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 3 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4539/2026

    Rapporti di vicinato › Muro › Muro di cinta › Distanze

    Muro di cinta - Requisiti essenziali - Fondi a dislivello - Dislivello naturale - Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale - Rispetto delle distanze legali - Necessità - Esclusione - Dislivello di origine artificiale - Muro assolvente in via permanente la funzione di contenimento - Costruzione - Configurabilità - Conseguenze.

    I requisiti dell'isolamento delle facce e dell'altezza non superiore a tre metri - che, unitamente alla funzione di delimitazione del confine e di separazione delle proprietà, connotano il muro di cinta ai sensi dell'art. 878 c.c. - possono non ricorrere (con conseguente irrilevanza del muro ai fini dell'osservanza delle distanza legali) laddove il muro, oltre a quella di delimitare il fondo, assolva anche alla funzione di sostegno e contenimento del terrapieno creato da un dislivello naturale, dovendo, invece, essere considerato costruzione, in senso tecnico-giuridico, il muro che la medesima funzione svolga con riguardo a un dislivello artificiale, vale a dire creato dall'opera dell'uomo.

    Rv. 677558-01Rassegna di febbraio 2026, p. 65Art. 873 c.c. · Art. 878 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2683/2026

    Rapporti di vicinato › Immissioni

    Danni da diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti - Lucro cessante per impossibilità di locare l'immobile - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Ingiustizia del danno e colpa omissiva - Alterazione dello stato dei luoghi e non commerciabilità o fruibilità del cespite - Sufficienza - Superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività - Rilevanza - Esclusione - Obbligo risarcitorio permanente - Configurabilità.

    In caso di diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti, la responsabilità per i danni da mancato guadagno, dovuti all'impossibilità di locare gli immobili a causa dell'effetto dissuasivo della presenza del materiale, va inquadrata nel paradigma dell'art. 2043 c.c., con la precisazione che l'ingiustizia del danno e la colpa omissiva del danneggiante si verificano indipendentemente dal superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute, se la presenza dei materiali altera oggettivamente lo stato dei luoghi rendendoli non commerciabili o non fruibili secondo le normali condizioni di mercato, sicché l'obbligo risarcitorio permane sino alla cessazione della condotta lesiva e del relativo nesso causale e, cioè, fino alla rimozione dei residui già depositati.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno

    Rv. 677747-01Rassegna di febbraio 2026, p. 73Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29798/2025

    Rapporti di vicinato › Immissioni

    Immissioni provenienti da area pubblica - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Condanna al risarcimento del danno e all’inibitoria - Ammissibilità - Incidenza sul potere discrezionale della P.A. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

    La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).

    Rv. 676768-01Rassegna di novembre 2025, p. 74Art. 32 cost. · Art. 844 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26263/2025

    Rapporti di vicinato › Norme di edilizia

    Negozio di cessione di cubatura - Natura giuridica - Conseguenze impositive - Individuazione.

    Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c., con la conseguenza che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit..

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta di registro

    Rv. 676633-01Rassegna di settembre 2025, p. 143Art. 810 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1350 c.c. e altri 5Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

  • Sentenza n. 247/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 844 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 844 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, comma secondo; 32, comma primo; 41, secondo e terzo comma; 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia