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[1]Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
[2]Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e' depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinche' chiunque ne possa prendere visione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8
1Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1972 al 21 ottobre 1975
