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[1]Le indennita' per le espropriazioni, nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, eseguite dallo Stato e dalle Amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilita' ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264, nonche' quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle localita' indicate all'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente art. 44.
[2]Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni gia' fatte dallo Stato, qualora l'indennita' non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennita' per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 della legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'art. 3 del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 3 agosto 1912
