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[1]((Le indennita' per le espropriazioni nei Comuni di cui all' art. 1 della presente legge, eseguite dallo Stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi e dichiarati di pubblica utilita' ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonche' quello per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati, allo ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abitati in Calabria e in provincia di Messina, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente articolo 44)).

[2]Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni gia' fatte dallo Stato, qualora l'indennita' non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennita' per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 della legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'art. 3 del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.

Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 3 agosto 1912. 48 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Le indennita' per le espropriazionitolto: , nei Comuni di cui tolto: all'art aggiunto: all' art. 1 della tolto: legge 12 gennaio 1909, n. 12, aggiunto: presente legge, eseguite dallo Stato tolto: e dalle Amministrazioni provinciali e comunali aggiunto: o dalle amministrazioni comunali e provinciali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessitolto: , e dichiarati di pubblica utilita' ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264tolto: , nonche' quelleaggiunto: ; nonche' quello per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati tolto: ed all'ampliamentoaggiunto: , allo ampliamento degli esistenti, tolto: nelle localita' indicate all'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli aggiunto: ed allo spostamento di abitati in Calabria e tolto: nella aggiunto: in provincia di Messina, tolto: previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente tolto: art. aggiunto: articolo 44.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art46 · fonte del testo