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Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto - legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.
Testo in vigore dal 25 settembre 1952 al 7 aprile 1957
