Art. 1
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E' affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629 il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprieta' terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprieta' a contadini, entro il territorio delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale le statali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'Altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza, Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il litorale ionico ritorna al promontorio di Staletti. Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano gia' classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1ª categoria.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
