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[1]Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ripartisce tra gli enti interessati le spese per l'esecuzione delle opere in base alle disposizioni sopracitate.

[2]Il riparto e' approvato con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa pubblicazione, a mezzo dei competenti uffici del Genio civile, per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati.

[3]I contributi sono obbligatori e le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare, a favore del Consorzio, delegazioni annuali sui cespiti delegabili per legge e, in via sussidiaria, sulle imposte di consumo, con le modalita' stabilite dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1941 al 29 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art4 · fonte del testo