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Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

  • a)le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
  • b)l'Istituto centrale delle banche popolari;
  • c)l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
  • d)la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. ((e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane)). Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma, precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1957 al 12 agosto 1982. 9 parole aggiunte.

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. aggiunto: e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane. Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art35 · fonte del testo