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Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:
- a)le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
- b)l'Istituto centrale delle banche popolari;
- c)l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
- d)la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. ((Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma, precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge)).
Testo in vigore dal 13 febbraio 1957 al 12 agosto 1982
