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((Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

  • a)le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
  • b)l'Istituto centrale delle banche popolari;
  • c)l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
  • d)la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 13 febbraio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957. 118 parole tolte, 29 parole aggiunte in 12 capoversi.

a) tolto: il Banco di Napoli;

tolto: b) il Banco di Sicilia;

tolto: c) la Banca nazionale del lavoro;

tolto: d) il Monte dei Paschi di Siena;

tolto: e) l'Istituto di San Paolo di Torino aggiunto: le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

tolto: f) il Banco di Sardegna;

tolto: g)aggiunto: b) l'Istituto centrale delle banche popolari;

tolto: haggiunto: c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: i) le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria;

tolto: l) le banche popolari e cooperative;

tolto: m) le casse rurali ed artigiane;

tolto: n)aggiunto: d) la sezione di credito dell'Ente nazionale tolto: dell'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.). Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attivita' artigiane aggiunto: per l'artigianato e le piccole industrie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art35 · fonte del testo