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Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

  • a)il Banco di Napoli;
  • b)il Banco di Sicilia;
  • c)la Banca nazionale del lavoro;
  • d)il Monte dei Paschi di Siena;
  • e)l'Istituto di San Paolo di Torino;
  • f)il Banco di Sardegna;
  • g)l'Istituto centrale delle banche popolari;
  • h)l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
  • i)le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria;
  • l)le banche popolari e cooperative;
  • m)le casse rurali ed artigiane;
  • n)la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.). Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attivita' artigiane.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art35 · fonte del testo