Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:
- a)il Banco di Napoli;
- b)il Banco di Sicilia;
- c)la Banca nazionale del lavoro;
- d)il Monte dei Paschi di Siena;
- e)l'Istituto di San Paolo di Torino;
- f)il Banco di Sardegna;
- g)l'Istituto centrale delle banche popolari;
- h)l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
- i)le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria;
- l)le banche popolari e cooperative;
- m)le casse rurali ed artigiane;
- n)la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.). Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attivita' artigiane.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957
