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Il fondo di dotazione della Cassa e' elevato a lire 5500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo art. 49.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 17 aprile 1958
