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Il fondo di dotazione della Cassa e' elevato a lire 5500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo art. 49. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 marzo 1958, n. 232
7La L. 8 marzo 1958, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' elevato a lire 10.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5000 milioni, da effettuarsi per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60".
Testo in vigore dal 17 aprile 1958 al 1 gennaio 1994
