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Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sara' determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare al fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione. L'eventuale eccedenza e' destinata al fondo di riserva straordinario.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957
