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Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sara' determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potra' stabilire saggi d'interesse piu' favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1 categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. ((Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita)). A partire dall'esercizio 1958 e' attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare e' destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 37. Al medesimo fondo e' altresi' destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma. L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 e' assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi.
Testo in vigore dal 21 novembre 1964 al 27 ottobre 1970
