Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1993 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sara' determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potra' stabilire saggi d'interesse piu' favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1 categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N. 489)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N. 489)). L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 e' assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi. Il dividendo attribuito allo Stato destinato ad incrementare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi e' detraibile nella determinazione del reddito imponibile della Cassa.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1993 al 1 gennaio 1994
