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Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sara' determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potra' stabilire saggi d'interesse piu' favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1 categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. ((Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta un'aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento sulla quota da essi conferita. A partire dall'esercizio 1958 e' attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare e' destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 37. Al medesimo fondo e' altresi' destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma. L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 e' assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1958 al 21 novembre 1964

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 17 aprile 1958. 15 parole tolte, 96 parole aggiunte.

… le piccole industrie. Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta tolto: una aliquota del 50 aggiunto: un'aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo tolto: ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti aggiunto: al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento tolto: del aggiunto: sulla quota da essi conferita. A partire dall'esercizio 1958 e' attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazionetolto: . L'eventuale eccedenza e' destinata al fondo di riserva straordinario aggiunto: della Cassa ed il relativo ammontare e' destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 37. Al medesimo fondo e' altresi' destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma. L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 e' assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art39 · fonte del testo