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Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sara' determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. ((Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potra' stabilire saggi d'interesse piu' favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1 categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie)). Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare al fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione. L'eventuale eccedenza e' destinata al fondo di riserva straordinario.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 17 aprile 1958
