Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957. Leggi il testo vigente →

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura. Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti. Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

  • a)il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'Ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;
  • b)se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile;
  • c)se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti dei contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore. Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 del Codice civile ed e' preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 275 e seguenti dello stesso Codice.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art40 · fonte del testo