Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Art. 28 — Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato
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Lo Stato provvedera' alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-61 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 29 luglio 1965
