Art. 47 — Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1963 al 29 luglio 1965. Leggi il testo vigente →
Per l'aggiornamanto degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica professionale, nonche' dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione della' spese del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64.4a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 355
4aLa L. 18 febbraio 1963, n. 355 ha disposto (con l'art. 4) che "Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per lo esercizio 1962-63 dall'articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e' ridotto di lire 3.040 milioni."
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 29 luglio 1965
