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Gli assegni di superinvalidita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B. L'indennita' speciale per l'accompagnatore, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, e' elevata:

  • 1)per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera B;
  • 2)per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera B. I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 11 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art1 · fonte del testo