Art. 89 — Abrogazioni
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Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo e ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. Sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392,e successive modificazioni. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "osservando le norme previste dall'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall'articolo 447-bis del codice di procedura civile".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 27 dicembre 1992
