Art. 89 — Abrogazioni
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(( 1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresi' abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice)) ((A far data dal 2 gennaio 1994)) Sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. ((A far data dal 2 gennaio 1994)) Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392,e successive modificazioni. ((A far data dal 2 gennaio 1994)) Al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "osservando le norme previste dall'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall'articolo 447-bis del codice di procedura civile".
Testo in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994
