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L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648.
Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 14 dicembre 1956
