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L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648. ((Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. L'assegno stesso e' riversibile. L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole)).

Testo in vigore dal 14 dicembre 1956 al 12 maggio 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1955 al 14 dicembre 1956. 59 parole aggiunte.

… a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648. aggiunto: Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. L'assegno stesso e' riversibile. L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art3 · fonte del testo