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L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648. ((Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. L'assegno stesso e' riversibile. L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole)).
Testo in vigore dal 14 dicembre 1956 al 12 maggio 1961
