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I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per la prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennita' a titolo di assistenza post-sanatoriale. La misura e la durata dell'indennita' post-sanatoriale sono stabilite nel modo seguente:
- 1)per gli assicurati in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno;
- 2)per i familiari, in ragione di lire 300 giornaliere per i primi sei mesi e di lire 200 per i successivi sei mesi.2 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1963, N. 1540)). Nel periodo di godimento dell'indennita' post-sanatoriale l'assistito - pena la, sospensione di detta prestazione - ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli sanitari e di eseguire le eventuali prescrizioni mediche, tendenti al mantenimento e al consolidamento dello stato di guarigione, con le modalita' che saranno stabilite dall'istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' condizionare la corresponsione della indennita' post-sanatoriale alla frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sempre che essi risultino istituiti nel luogo di residenza dell'assistito e che questi risulti ammesso alla frequenza. A tal fine l'istituto medesimo e' tenuto a trasmettere periodicamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli elenchi nominativi dei beneficiari dell'indennita^ post-sanatoriale con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle qualifiche professionali ritenute compatibili con le condizioni di salute dell'assistito. In caso di frequenza ai corsi di riqualificazione professionale o ai cantieri-scuola, e durante il periodo di effettiva partecipazione ai corsi o ai cantieri stessi, la misura dell'indennita' post-sanatoriale e' ridotta alla meta', qualora, l'assistito fruisca anche dell'indennita' di disoccupazione prevista per i corsi e per i cantieri.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1956, n. 1504
2La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' post-sanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' elevata a lire 600 giornaliere."
Testo in vigore dal 1 luglio 1963 al 14 dicembre 1963
