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I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per la prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennita' a titolo di assistenza post-sanatoriale. La misura e la durata dell'indennita' post-sanatoriale sono stabilite nel modo seguente:

  • 1)per gli assicurati in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno;
  • 2)per i familiari, in ragione di lire 300 giornaliere per i primi sei mesi e di lire 200 per i successivi sei mesi.23 COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1963, N. 1540. Nel periodo di godimento dell'indennita' post-sanatoriale l'assistito - pena la, sospensione di detta prestazione - ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli sanitari e di eseguire le eventuali prescrizioni mediche, tendenti al mantenimento e al consolidamento dello stato di guarigione, con le modalita' che saranno stabilite dall'istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' condizionare la corresponsione della indennita' post-sanatoriale alla frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sempre che essi risultino istituiti nel luogo di residenza dell'assistito e che questi risulti ammesso alla frequenza. A tal fine l'istituto medesimo e' tenuto a trasmettere periodicamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli elenchi nominativi dei beneficiari dell'indennita^ post-sanatoriale con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle qualifiche professionali ritenute compatibili con le condizioni di salute dell'assistito. In caso di frequenza ai corsi di riqualificazione professionale o ai cantieri-scuola, e durante il periodo di effettiva partecipazione ai corsi o ai cantieri stessi, la misura dell'indennita' post-sanatoriale e' ridotta alla meta', qualora, l'assistito fruisca anche dell'indennita' di disoccupazione prevista per i corsi e per i cantieri.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1504

2

La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' post-sanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' elevata a lire 600 giornaliere."

L. 27 dicembre 1956, n. 1504 come modificata dalla L. 14 novembre 1963, n. 1540

3

La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 come modificata dalla L. 14 novembre 1963, n. 1540 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno." Ha altresi' disposto che "la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963."

Testo in vigore dal 14 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1963

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1963 al 14 dicembre 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1504 come modificata dalla L. 14 novembre 1963, n. 1540

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 come modificata dalla L. 14 novembre 1963, n. 1540 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno." Ha altresi' disposto che "la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art4 · fonte del testo