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Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati. La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane puo' avvenire anche in localita' diversa da quella originaria, purche' nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe. La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale puo' anche avvenire in localita' diversa da quella originaria, purche' nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 13 gennaio 1974
