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Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per la installazione di nuovi impianti, nonche' per la ricostituzione delle scorte. Le provvidenze si applicano altresi' a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati. La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto puo' avvenire anche in localita' diversa da quella originaria purche' nel territorio delle province di Belluno e di Udine. Ove si tratti di un nuovo impianto industriale la ricostruzione e l'installazione puo' avvenire in localita' diversa, da quella originaria purche' nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e Comuni limitrofi.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
