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((Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:

  • a)un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;
  • b)un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto. Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei Comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 10 maggio 1966

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art19quater · fonte su Normattiva